La legge di Bilancio 2018 (la 205/2017) introduce una nuova forma di agevolazione contributiva in favore di tutti i datori di lavoro del settore privato – compresi dunque i datori di lavoro agricolo – che assumano nel 2018, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, giovani con meno di 35 anni di età che non siano stati precedentemente occupati a tempo indeterminato col medesimo o con altro datore di lavoro.
La riduzione contributiva è pari al 50% degli oneri a carico del datore di lavoro, ad esclusione di quelli antinfortunistici (Inail), ed ha una durata di 36 mesi, entro il limite massimo di 3.000 euro annui.
L’incentivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate successivamente al 2018, ma in tal caso deve riguardare giovani con meno di 30 anni di età (anziché 35). Oltre al requisito anagrafico, occorre soltanto che, come detto, il lavoratore non sia stato già occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Per la verifica del pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini dell’agevolazione contributiva, non rilevano eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e che non sono stati confermati al termine del periodo formativo.
L’esonero si applica anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine (in tal caso il requisito anagrafico previsto dalla norma deve essere posseduto al momento della conversione del rapporto) e nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato (in quest’ultimo caso l’agevolazione spetta per 12 mesi, a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo per l’apprendistato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione).
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è totale (100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) – fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico – per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, le seguenti tipologie di soggetti: − studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro; − studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica c.d. di 1° livello (articolo 43 del d.lgs. n. 81/2015) o periodi di apprendistato in alta formazione c.d. di 3° livello (articolo 45 del d.lgs. n. 81/2015).
Per l’accesso allo sgravio, non cumulabile con altri incentivi, occorre che il datore di lavoro non abbia effettuato nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi (ex lege n. 223/1991). In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con lo sgravio o di altro lavoratore operante nella stessa unità produttiva e con la medesima qualifica, effettuato nei sei mesi successivi, il datore di lavoro decade dal diritto all’agevolazione, con conseguente obbligazione al versamento dei contributi non pagati. Se il rapporto di lavoro agevolato dovesse cessare, il lavoratore può avvalersi del beneficio in caso di una nuova assunzione a tempo indeterminato da parte di altri datori di lavoro privati, per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni. In pratica viene riconosciuta una sorta di portabilità dell’agevolazione contributiva in capo al lavoratore per i mesi mancanti al compimento del triennio.