di Alberto Maria Alessandrini

Per anni, molti tribunali, e lo stesso Consiglio di Stato, avevano sostenuto che l’agriturismo, in quanto attività agricola connessa ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, non potesse essere equiparato a un hotel ai fini della TARI. Si riteneva che la natura giuridica del soggetto (l’agricoltore) e la diversa disciplina normativa giustificasse tariffe agevolate.

Oggi, i giudici amministrativi, danno il via ad una vera e propria inversione di rotta riconoscendo, per loro stessa ammissione in sentenza, di aver errato del precedente orientamento (Sentenza del 27 gennaio 2019, n. 1162) . Con l’ultimo pronunciamento, infatti, viene stabilito che la distinzione tra categorie tassabili non può fondarsi sulla natura giuridica di chi esercita l’attività, ma deve basarsi esclusivamente sulla capacità di produrre rifiuti(Sentenza n. 7614 del 30 settembre 2025).

Il presupposto della TARI resta il possesso di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Di conseguenza, se un agriturismo ha una struttura ricettiva e di ristorazione di dimensioni significative, il Comune può legittimamente assimilarlo a un albergo o a un ristorante, poiché l’attitudine a generare scarti è analoga.

A tal fine diviene ora indispensabile per gli operatori procedere con una separazione delle aree ben definita. Conseguentemente, documentazione idonea dovrà provare quali siano le superfici destinate all’attività agricola “principale” (che produce rifiuti speciali) e quelle destinate all’attività agrituristica “connessa” (produttiva di rifiuti urbani). Per le tariffe differenziate, poi, sarà necessario accertare l’uso reale degli immobili.

L’assimilazione dovrà, poi, tenere conto delle dimensioni; strutture con ridotta capacità ricettiva o stagionali possono beneficiare di sottocategorie con tariffe ridotte, se previste dal regolamento comunale.

Un cambio di passo certamente non favorevole per gli agriturismi anche se la normativa (Legge 147/2013) prevede già delle riduzioni specifiche che gli agriturismi, spesso situati in zone rurali isolate, possono richiedere:

· Servizio carente o interrotto: Riduzione massima del 20% in caso di gravi violazioni o interruzioni del servizio di raccolta.

· Distanza dal punto di raccolta: Nelle zone non servite, la riduzione può arrivare al 40%, calcolata in base alla distanza dal cassonetto più vicino (incluso il tratto di strada interpoderale).

Riduzioni, comunque, non automatiche ma da richiedere esplicitamente dal titolare in sede di dichiarazione ai fini della TARI che varieranno molto anche in base ai regolamenti comunali.

Resta, però, il paradosso dei “rifiuti speciali” a causa di un potenziale conflitto tra la normativa fiscale e quella ambientale. Mentre per il Fisco l’agriturismo produce rifiuti urbani, il Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006) classificherebbe come “speciali” tutti i rifiuti derivanti dalle attività agricole connesse. Laddove prevalesse quest’ultima interpretazione, gli agricoltori potrebbero trovarsi paradossalmente ad affrontare costi ancora più alti, dovendo affidare lo smaltimento a privati autorizzati anziché al servizio pubblico. Tuttavia, la riforma ambientale consente alle aziende di conferire volontariamente al gestore pubblico i rifiuti simili agli urbani (come quelli della ristorazione) pagando un corrispettivo concordato anziché la TARI.

Un punto di svolta significativo che riscrive le regole del gioco per la tassazione dei rifiuti negli agriturismi, ribaltando un orientamento che sembrava consolidato e che inevitabilmente peserà sulle tasche dei tanti operatori marchigiani.