di Alberto Maria Alessandrini

Dal 1° gennaio 2026 è cambiata una regola importante che riguarda da vicino anche le aziende agricole: scende da 100.000 a 50.000 euro la soglia di debiti fiscali oltre la quale non è più possibile utilizzare i crediti tributari in compensazione tramite modello F24. La novità è contenuta nella Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) e amplia in modo significativo i casi in cui scatta il blocco delle compensazioni.

La compensazione orizzontale è infatti uno strumento che consente alle imprese di utilizzare crediti fiscali (come IVA, imposte dirette o crediti agevolativi) per pagare debiti di natura diversa, riducendo l’esborso di liquidità. Uno strumento molto diffuso nel settore agricolo, dove i crediti – in particolare IVA e crediti d’imposta – sono spesso strutturali.

La normativa di riferimento è l’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, che permette l’uso dei crediti fino a un limite annuo complessivo oggi pari a 2 milioni di euro. Tuttavia, questa facoltà incontra alcuni limiti quando il contribuente ha debiti fiscali iscritti a ruolo.

Con la nuova disciplina, laddove un’impresa abbia debiti iscritti a ruolo superiori complessivamente a 50.000 euro, scaduti e non sospesi, non potrà più utilizzare i propri crediti fiscali in compensazione. In precedenza, il blocco scattava solo oltre i 100.000 euro: una differenza che rischia di coinvolgere molte più aziende, comprese quelle agricole di medie dimensioni.

Nel calcolo della soglia rientrano, tra l’altro:

  • imposte dirette e indirette (IRPEF, IRES, IVA, imposta di registro);
  • somme recuperate per utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti;
  • sanzioni e interessi collegati ai tributi (esclusi interessi di mora e oneri di riscossione).
  • Contano solo i debiti per i quali il termine di pagamento è scaduto e che non siano sospesi né rateizzati.

Il divieto di compensazione non opera, però, se i debiti iscritti a ruolo sono oggetto di un piano di rateazione regolarmente in corso e il contribuente non è decaduto dal beneficio. Lo stesso vale per i carichi inclusi nelle definizioni agevolate, come la rottamazione-quater e la nuova rottamazione-quinquies, a condizione che le rate siano pagate puntualmente. Attenzione però: il mancato pagamento, anche di una sola rata oltre i cinque giorni di tolleranza, fa tornare rilevante l’intero debito residuo ai fini del superamento della soglia dei 50.000 euro.

Una novità tutt’altro che irrilevante che, nel caso delle aziende agricole, andrà a riguardare molti crediti abitualmente utilizzati anche dalle aziende agricole, tra cui:

  • crediti relativi a imposte erariali;
  • crediti d’imposta per investimenti (Industria 4.0, Mezzogiorno);
  • crediti agevolativi e bonus edilizi.

Restano invece compensabili i crediti INPS e INAIL, anche se l’impresa ha debiti fiscali superiori a 50.000 euro.

In presenza di situazioni come quelle in oggetto la possibilità di tornare a compensare i crediti si riattiverà solo quando il debito complessivo scenderà nuovamente sotto 50.000 euro, grazie al pagamento, alla rateazione o alla sospensione dei carichi. È inoltre possibile ridurre l’esposizione utilizzando in compensazione crediti riferiti alle stesse imposte erariali.