di Alberto Maria Alessandrini
Al via dal 1° agosto 2026 la nuova misura introdotta dal “Decreto Lavoro” per rafforzare l’occupazione giovanile stabile. Con la Circolare n. 72/2026, l’INPS ha sciolto le riserve interpretative e delineato i requisiti per accedere al totale esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati che trasformeranno i contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato.
L’agevolazione consiste in un esonero contributivo del 100% (esclusi i premi e i contributi INAIL) applicabile per un massimo di 24 mesi. Il beneficio spetta per le trasformazioni contrattuali effettuate nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026. L’accesso è regolato da precisi tetti economici e temporali: lo sgravio mensile massimo è pari a 500 euro per lavoratore (riproporzionato a 16,12 euro giornalieri per le frazioni di mese e ridotto per i contratti part-time), entro limiti di spesa complessivi fissati dallo Stato per il triennio 2026-2028. Superato tale budget finanziario, monitorato costantemente dall’INPS, l’istituto non accoglierà ulteriori domande.
La platea dei beneficiari è estesa, poi, a tutti i datori di lavoro privati, inclusi esplicitamente quelli del settore agricolo, mentre resta tassativamente esclusa la Pubblica Amministrazione. Per accedere all’incentivo, i lavoratori devono possedere specifiche caratteristiche alla data della trasformazione:
· età: non aver ancora compiuto i 35 anni (limite massimo di 34 anni e 364 giorni);
· storia lavorativa: non essere mai stati occupati a tempo indeterminato nell’intera vita lavorativa (non sono considerati ostativi precedenti periodi di apprendistato, lavoro domestico o contratti intermittenti);
· incremento occupazionale netto: la trasformazione deve generare un incremento della forza lavoro in azienda calcolato in U.L.A. (Unità di Lavoro Annuo) rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

La misura punta rigorosamente alla stabilizzazione di contratti già attivi ed a breve termine. Sono infatti incentivabili solo le conversioni di rapporti a termine con durata complessiva non superiore a 12 mesi e instaurati entro il 30 aprile 2026. Sono ammessi i contratti a tempo parziale (part-time), le trasformazioni a scopo di somministrazione ed i rapporti in cooperativa di lavoro mentre sono escluse le nuove assunzioni dirette a tempo indeterminato, le assunzioni a termine, i contratti di apprendistato il lavoro domestico e contratti intermittenti o a chiamata.
I datori di lavoro sono soggetti a vincoli occupazionali rigidi: il beneficio viene revocato qualora si proceda al licenziamento del lavoratore agevolato (o di un collega con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva) nei 6 mesi successivi alla trasformazione, o se sono stati effettuati licenziamenti nei 6 mesi precedenti. In materia di cumulo, il bonus non è combinabile con altri esoneri contributivi (come Decontribuzione Sud o sgravi per l’edilizia e l’agricoltura), mentre risulta compatibile con l’esonero per la parità di genere e con la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni.
A tal proposito Confagricoltura Ancona, in una nota, fa sapere che “l’accesso al bonus richiede una domanda telematica preventiva tramite il ‘Portale delle Agevolazioni’ dell’INPS presentabile anche tramite i propri uffici di assistenza”. Per i contratti non ancora trasformati, l’INPS accantona le risorse a seguito dell’istanza; il datore di lavoro riceverà notifica e avrà un termine perentorio di 10 giorni per procedere alla stabilizzazione e inviare la comunicazione obbligatoria (Unilav/Unisomm), pena la perdita del budget riservato.